A differenza di altri contesti nazionali in cui la malattia e l’infortunio sul lavoro o fuori dal lavoro sono gestiti da istituti pubblici a cui i lavoratori e le aziende versano dei contributi, in Svizzera vige un regime semi privatizzato secondo il quale è l’azienda a dover stipulare delle assicurazioni private a copertura di malattie, infortuni sul lavoro, infortuni fuori dal lavoro, invalidità temporanea, invalidità permanente e morte.
Legge federale del 20 Marzo 1981 sull'assicurazione infortuni, entrata in vigore 1 Gennaio 1984
I dipendenti sono coperti dalla polizza LAINF per gli infortuni professionali e non professionali (nel tempo libero).
<aside> 🤕 Definizione di infortunio: influsso dannoso, improvviso e involontario apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, che compromette la salute fisica, mentale/psichica o provoca la morte
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Pagamento del premio
Diritto alle indennità